È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono medie strutture di vendita (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 16):
- M1: medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 m²
- M2: medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 m²
- M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 m².
Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita, ad eccezione delle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 16).
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature, vetrine e i locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
È inoltre necessario il rispetto dei requisiti definiti dalla Legge regionale 09/01/2014, n. 1.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m² occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, lett. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, com. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
I medicinali descritti dalla Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, lett. c possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto legge 06/12/2011, n. 201) che:
- si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali
- possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
Sono esclusi i medicinali descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 45, dal Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 89, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
All'interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
- all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale
- da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.
In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dal Decreto legge 04/07/2006, n. 233, art. 5.