In attesa del collaudo e su domanda del titolare dell'autorizzazione, il SUAP può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 53).
Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai Vigili del Fuoco a cura del SUAP.
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Ultimo aggiornamento: 26/03/2020 10:44.14