Somministrazione di alimenti e bevande (esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni)

Somministrazione di alimenti e bevande (esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni)

La somministrazione negli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico. 

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Somministrazione permanente o stagionale

L'attività di somministrazione può avvenire in modo permanente o stagionale. In particolare, per somministrazione stagionale di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascun anno solare.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Vendita d'asporto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, i pasti che somministrano, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 11:20.17